[1]1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini.

[2]2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

[3]3. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art64 · fonte su Normattiva