[1]1. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- a)il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;
- b)il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
[2]2. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
