[1]1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.
[2]2. Il Consiglio di associazione precisale modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo l.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
