[1]1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.

[2]2. Il Consiglio di associazione precisale modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo l.

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art67 · fonte su Normattiva