Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art68 · fonte su Normattiva