[1]Nessuna disposizione del presente accordo avra' come effetto:

[2]- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;

[3]- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;

[4]- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art89 · fonte su Normattiva