[1]Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
[2]- il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa';
[3]- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Regno del Marocco non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro societa'.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
