[1]Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

[2]- il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa';

[3]- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Regno del Marocco non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro societa'.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art88 · fonte su Normattiva