[1]ELENCO DEI PROTOCOLLI
[2]Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Marocco
[3]Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti della pesca originari del Marocco
[4]Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunita'
[5]Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
[6]Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale
[7]PROTOCOLLO N.1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI DEL MAROCCO
[8]ARTICOLO 1
[9]1. I prodotti figuranti nell'allegato originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
[10]2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a).
[11]Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
[12]3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b).
[13]Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune so ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c).
[14]4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d).
[15]Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e, secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
[16]5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio. 1997 al 1 gennaio 2000.
[17]6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna, e), la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
