1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art14 · fonte su Normattiva