1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 4. Ai prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art14 · fonte su Normattiva