[1]delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

[2]1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3.

[3]2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

[4]3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR. 1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18 paragrafo 2

[5]4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR. 1 che sono stati loro presentati.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art29 · fonte su Normattiva