[1]delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
[2]1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3.
[3]2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1.
[4]3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR. 1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18 paragrafo 2
[5]4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR. 1 che sono stati loro presentati.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
