del protocollo 1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunita'" non rientrano i prodotti originari di queste zone. 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art36 · fonte su Normattiva