[1]GENERALI
[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a. il termine "Cecoslovacchia" designa la Repubblica socialista cecoslovacca; b. il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c. la espressione "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda dei casi, la Cecoslovacchia o l'Italia; d. il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e. il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f. le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h. il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i. l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; (ii) per quanto concerne la Cecoslovacchia, il Ministro delle Finanze della Repubblica socialista cecoslovacca o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dal diritto di detto Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
