1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "materia civile" comprende parimenti le materie del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "autorita' giudiziaria" designa ogni autorita' statale delle Parti contraenti che, secondo la legge del proprio Stato, sia competente nei procedimenti previsti dalla preente Convenzione. 3. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "autorita' centrale" designa, per la Repubblica Italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Socialista Cecoslovacca, gli uffici del Procuratore Generale della Repubblica Socialista Cecoslovacca, il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista Ceca e il Ministero della Giustizia Slovacca.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art3 · fonte su Normattiva