Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988
Art. 11 (Trattato)
DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Ciascuno Stato puo' chiedere all'altro di ottenere dichiarazioni di persone per fini di giustizia penale. Lo Stato richiesto fara' ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni di cui sopra.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
