Art. 12 (Trattato)
DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE DELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Nel caso di richiesta di citazione di una persona per rendere testimonianza in un procedimento penale o per fornire elementi utili alle indagini nello Stato richiedente, lo Stato richiesto fara' ogni sforzo perche' ottemperi alla richiesta cercando di ottenerne il consenso. 2. La persona ha diritto a tutte le indennita' e a tutti i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, previsti dalla legge dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
