' DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI 1. Ciascuno Stato contraente ha facolta' di trasferire temporaneamente, su richiesta, nell'altro Stato una persona detenuta per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini a condizione che questa presti il suo consenso. 2. Lo Stato richiedente deve tenere il detenuto stesso che non abbia ancora espiato la pena in istato di custodia, a meno che lo Stato richiesto non domandi espressamente che venga rimesso in liberta', e deve restituirlo nella medesima condizione a tale ultimo Stato a conclusione del procedimento in relazione al quale ne e' stato domandato il trasferimento, o nel momento precedente in cui la sua presenza non sia piu' necessaria. 3. Qualora la sentenza di condanna pronunciata contro la persona trasferita a norma del presente articolo cessi di produrre i suoi effetti mentre la persona interessata si trova sul territorio dello Stato richiedente, a tale persona dal momento della cessazione dei predetti effetti spettano tutte le indennita' ed i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, spettanti alla persona trasferita a norma dell'art. 12.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art13 · fonte su Normattiva