Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988
Art. 16 (Trattato)
Ciascuno Stato contraente, su richiesta, autentichera' i documenti e gli oggetti da trasmettere all'altro Stato ai sensi del presente Trattato nei modi, entro i limiti della propria legge, domandati dall'altro Stato.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
