Art. 15 (Trattato)
DI DOCUMENTI E ATTI 1. Ciascuno Stato deve fornire all'altro Stato, su domanda, copia degli atti e documenti della pubblica amministrazione che siano accessibili al pubblico. 2. Ciascuno Stato ha facolta' di fornire all'altro Stato, su domanda, copie di atti e documenti ufficiali non accessibili al pubblico negli stessi modi ed alle stesse condizioni in cui tali atti e documenti possono essere rilasciati alle proprie autorita' giudiziarie e agli organi di polizia.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
