DELLA RISERVATEZZA E RESTRIZIONI SULL'USO DI TESTIMONIANZE ED INFORMAZIONI 1. Lo Stato richiesto, su domanda, deve attribuire carattere di riservatezza al contenuto della richiesta, alla documentazione ad essa relativa, nonche' all'avvenuta concessione dell'assistenza. Se alla richiesta di assistenza non puo' essere data esecuzione senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato richiesto deve informarne l'altro Stato, il quale comunichera' se la richiesta stessa debba o meno avere egualmente esecuzione. 2. Se necessario, lo Stato richiesto potra' esigere che le prove e le informazioni fornite rimangano riservate in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate, se necessario, come prova in un pubblico procedimento. 3. Lo Stato richiedente non deve fare uso delle prove e delle informazioni ottenute per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, tranne che con il preventivo consenso dello Stato richiesto, fatta salva la possibilita' per lo Stato richiedente di usarle ove cio' sia prescritto dalla sua legge al fine di promuovere l'azione penale.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art8 · fonte su Normattiva