Art. 9 (Trattato)
DI DOCUMENTI 1. Ciascuno Stato contraente provvedera', su domanda, alla notifica di atti o documenti dell'altro Stato. 2. La richiesta di notifica di un documento con cui si disponga la comparizione di una persona davanti ad una autorita' dello Stato richiedente sara' trasmessa non meno di 40 giorni prima della data di comparizione. Nei casi di urgenza lo Stato richiesto puo' rinunziare a tale termine. 3. Lo Stato richiesto fara' pervenire all'altro Stato un attestato dell'avvenuta notifica.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
