Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988
Art. 7 (Trattato)
DEL MATERIALE Lo Stato richiedente deve, a domanda, restituire allo Stato richiesto non appena possibile tutti gli atti, i documenti e le cose fornite in esecuzione della richiesta.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
