accordi e le intese fra le collettivita' territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle Parti Contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse. Gli accordi e le intese concluse ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti Contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un accordo internazionale. Gli accordi e le intese fra le collettivita' territoriali non potranno pregiudicare la facolta' delle Parti Contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;303~accordo-art4 · fonte su Normattiva