° Cooperazione giudiziaria 1. - L'assistenza giudiziaria sara' fornita in conformita' con i Trattati internazionali in materia, vincolanti le Parti. 2. - La custodia cautelare scontata nel territorio di una delle Parti sara' detratta dalla pena che verra' comminata dallo Stato che esercitera' la propria giurisdizione.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304~trattato-art7 · fonte su Normattiva