° Recidiva 1. - Le sentenze emesse dai tribunali di una delle Parti nei confronti di propri cittadini per i fatti di cui al presente Accordo e per qualunque altro reato avente ad oggetto il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope riguardanti persone comunque soggette alla giurisdizione di ciascuna Parte, saranno prese in considerazione dall'altra Parte agli effetti della recidiva. 2. - Le parti si comunicheranno tempestivamente le sentenze di cui al precedente comma emesse nei confronti dei cittadini dell'altra Parte o di ogni altra persona condannata per reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, se esistono richieste dall'altra Parte.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304~trattato-art8 · fonte su Normattiva