presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela delle specie vegetali, di protezione dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico o archeologico o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, nonche' le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata nel commercio tra le parti contraenti.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art10 · fonte su Normattiva