presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela delle specie vegetali, di protezione dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico o archeologico o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, nonche' le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata nel commercio tra le parti contraenti.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
