presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art14 · fonte su Normattiva