[1]Ambito di applicazione
[2]1. Il presente Accordo si applica alle misure caratterizzate da una o piu' dei seguenti obblighi e/o prescrizioni, o altri obblighi e/o prescrizioni affini:
- a)obbligo di comunicare a una determinata autorita' ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro;
- b)divieto di frequentare determinate localita' o specifiche circoscrizioni territoriali;
- c)restrizioni al diritto di espatrio;
- d)prescrizioni riguardanti la residenza, dimora e/o la condotta, con particolare riferimento a istruzione, formazione, attivita' lavorative e ricreative, nonche' prescrizioni comportanti limitazioni o particolari modalita' di esercizio di un'attivita' professionale;
- e)obbligo di presentarsi a ore prefissate davanti a una determinata autorita';
- f)obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g)obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati per la commissione di un reato;
- h)obbligo di risarcire i danni causati dal reato ed eventualmente di fornire la prova di tale risarcimento;
- i)obbligo di svolgere un lavoro o un'attivita' socialmente utile;
- j)obbligo di contattare, relazionarsi e collaborare col servizio sociale;
- k)obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione. 2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1, il presente Accordo si applica alle seguenti misure o ad altre di analogo contenuto. 2.1 Per la Repubblica Italiana: affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47-quater legge 26.7.1975 n. 354); affidamento in prova terapeutico (art. 94 d.p.r. 9.10.1990 n. 309); liberta' controllata (art. 56 legge 24.11.1981 n. 689); sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 165 c.p. e 18-bis disp. coord. c.p.); liberazione condizionale (art. 176 c.p.); liberta' vigilata (art. 228 c.p.); divieto di soggiorno in determinati comuni o province (art. 233 c.p.); divieto di frequentare osterie et similia (art. 234 c.p.); lavori di pubblica utilita' (artt. 186 comma 9-bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285, 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 73 comma 5-bis d.p.r. 9.10.1990 n. 309). 2.2 Per la Repubblica di San Marino: affidamento in prova al servizio sociale (art. 106-bis c.p.); esperimento probatorio dopo la condanna (art. 64 c.p. e art. 5 legge n. 139/1997 e ss.mm.); semiliberta' (art. 106 c.p.); sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 61 e 62 c.p.); liberazione condizionale (art. 103 c.p.); lavori di pubblica utilita'. 3. Le competenti autorita' giudiziarie della Repubblica Italiana potranno altresi' richiedere assistenza alle competenti autorita' giudiziarie della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova (artt. 168-bis segg. c.p. e 464-bis segg. c.p.p.); nello stesso modo si potra' reciprocamente procedere nel caso di esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata (legge n. 139/1997 e ss.mm., art. 5 ss.). In tali casi, rimane comunque ferma la competenza dell'autorita' giudiziaria richiedente per tutte le determinazioni previste nei sopra citati articoli, nonche' per la prosecuzione e definizione del procedimento nel cui ambito la decisione di messa alla prova o di esperimento probatorio e' stata disposta. Le altre previsioni del presente Accordo si applicano solo nella misura in cui non risultano incompatibili con il permanere di detta competenza.
Testo vigente dal 20 aprile 2024
