ARTICOLO III Campo di applicazione Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana da una parte, ed al territorio della Repubblica Gabonese dall'altra parte. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle attivita' ed ai trasporti legittimamente riservate a ciascuna delle Parti, in particolare ai servizi portuali come il rimorchio, il salvataggio, il pilotaggio nonche' cabotaggio, alla pesca marittima ed alla navigazione interna.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artiii · fonte su Normattiva