[1]Trasporto di merci
[2]1. Dopo o prima di un viaggio su una nave Ro-Ro, il trasporto terrestre di un veicolo rimorchiato nel territorio dell'altra Parte deve essere autorizzato dalla propria Autorita' competente con una autorizzazione valida ai fini della circolazione in detto territorio. Tutte le autorizzazioni sono valide per un unico viaggio di andata e ritorno; previa intesa di entrambe le Parti possono essere rilasciate anche autorizzazioni con validita' annuale. 2. Le predette autorizzazioni saranno scambiate tra le competenti Autorita' delle Parti entro l'inizio dell'anno. Una volta ricevuti i nulla osta dall'altra Parte ciascuna Autorita' competente assegnera' le autorizzazioni ai vettori. L'autorizzazione assegnata ad una determinata azienda non puo' essere trasferita ad altra azienda. 3. Le autorizzazioni e gli altri documenti richiesti ai sensi del presente Accordo dovranno essere conservati a bordo dei veicoli rimorchiati e dovranno essere esibite su richiesta delle Autorita' ispettive di ciascuna Parte al fine di permettere di sbarcare i veicoli rimorchiati e di trainarli, con un trattore stradale, dai porti di sbarco alla destinazione finale e viceversa. 4. I pesi, le dimensioni e gli altri requisiti dei veicoli rimorchiati utilizzati per il trasporto stradale internazionale ai sensi del presente Accordo, compreso il carico per asse, devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Parte in cui ha luogo il trasporto. 5. Le date previste di ingresso e di partenza sono specificate nell'autorizzazione da parte dell'operatore. 6. Altri documenti, oltre alla predetta autorizzazione ed alla carta di circolazione nazionale, dovranno comprovare la conformita' del veicolo ai migliori standard internazionali di costruzione e sicurezza e dell'apposito controllo tecnico annuale. 7. L'autorizzazione di circolazione e' necessaria anche se il veicolo rimorchiato viene trasportato su un vagone ferroviario per una parte del viaggio dopo e/o prima di un viaggio su strada. 8. Il transito attraverso i territori delle Parti sara' altresi' autorizzato dalle Autorita' competenti con specifica autorizzazione di transito. 9. Non e' consentito il trasporto interno - vale a dire il trasferimento di merci da un luogo ad un altro tramite una strada di comunicazione e mediante l'uso di un veicolo o mezzo di trasporto - nel territorio dell'altra Parte mediante veicoli rimorchiati. Non e' consentito il trasporto con partenza dal territorio dell'altra Parte verso un Paese terzo e viceversa. 10. Lo scambio delle autorizzazioni tra le Parti e' gratuita. I trasportatori saranno soggetti ad agevolazioni per le infrastrutture utilizzate nel territorio dell'altra Parte quali strade, ponti e tunnel, in base ai servizi prestati. 11. Il numero di autorizzazioni scambiate tra le Autorita' competenti sara' concordato annualmente dalle Parti nel corso della riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9 tenendo conto delle esigenze di riduzione della congestione della rete stradale, di limitazione dell'impatto ambientale e considerando anche altri motivi di interesse nazionale. 12. Una autorizzazione di destinazione e' valida per un viaggio che ha origine nel territorio di una delle Parti e termina nel territorio dell'altra Parte e viceversa. Mentre si trova nel territorio dell'altra Parte, il veicolo sara' trainato da un trattore stradale immatricolato in quel Paese. Il numero di autorizzazioni di destinazione annuali scambiati dalle Parti e' stabilito dalla Commissione Mista. 13. Una autorizzazione di transito e' valida per il transito di un veicolo rimorchiato attraverso il territorio dell'altra Parte; il numero di autorizzazioni di transito annuali scambiate dalle Parti e' concordato dalla Commissione Mista. 14. Ciascuna Parte puo' decidere autonomamente di limitare il numero di autorizzazioni per il trasporto di veicoli «in transito» sul proprio territorio. 15. Il trasporto di merci, l'ingresso, la circolazione e la permanenza di veicoli nel territorio dell'altra Parte possono essere soggetti a condizioni, ispezioni e precauzioni speciali, qualora necessario per ragioni di sicurezza. 16. Le autorizzazioni hanno validita' annuale e hanno scadenza alla fine del primo mese dell'anno successivo alla data di rilascio. 17. Le autorizzazioni consentono l'ingresso e l'uscita esclusivamente di un veicolo rimorchiato carico. La circolazione di un veicolo rimorchiato vuoto sara' consentita sia durante il viaggio di ritorno, dopo lo scarico delle merci, sia previo rilascio di una «Autorizzazione speciale» rilasciato dall'Autorita' competente dell'altra Parte, come concordato durante la riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9.
Testo vigente dal 10 luglio 2025
