ARTICOLO IV Trattamento delle navi nei porti 1. Ciascuna delle Parti contraenti provvede affinche' le navi utilizzate dalle Societa' marittime nazionali dell'altra Parte contraente ricevano nei suoi porti un trattamento analogo a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda la riscossione dei diritti e delle tasse portuali nonche' la liberta' di accesso ai porti, la loro utilizzazione e tutte le agevolazioni da essa concesse alla navigazione ed alle operazioni commerciali per le navi ed i loro equipaggi, passeggeri e merci, nonche' l'assegnazione di posti in banchina e le facilitazioni di carico. 2. Entrambe le Parti contraenti adottano nell'ambito delle loro rispettive legislazioni e regolamentazioni portuali, i necessari provvedimenti in vista di semplificare, nella misura del possibile, l'espletamento degli adempimenti amministrativi, doganali e sanitari in vigore nei loro porti. Entrambe le Parti si riserveranno reciprocamente un trattamento non discriminatorio per quanto riguarda questi adempimenti. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali per quanto concerne l'applicazione della legislazione e della regolamentazione doganale, la sanita' pubblica e le altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, la tutela contro l'inquinamento marino, la salvaguardia delle vite umane, il trasporto di merci pericolose e quello dei rifiuti tossici, l'identificazione delle merci e l'ammissione degli stranieri nonche' ogni azione legale in tutti i casi in cui sia implicata la responsabilita' civile spettante ad una delle Parti contraenti e se la nave si trova in uno dei porti di tale Parte. La legislazione di una delle Parti contraenti e le regolamentazioni nazionali nelle materie di cui sopra dovranno essere comunicate all'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artiv · fonte su Normattiva