ARTICOLO IX Procedimento giudiziario contro un membro di equipaggio 1. Le Autorita' di una delle Parti contraenti non intenteranno alcun procedimento giudiziario per reati commessi a bordo di una nave che si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, a meno che tali reati:

  • a)abbiano pregiudicato l'ordine pubblico o la sicurezza del porto o le leggi territoriali relative alla salute pubblica, alla sicurezza della vita umana in mare, alla tutela dell'ambiente marino, alle dogane e ad altre misure di controllo;
  • b)siano stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o aventi la nazionalita' della Parte contraente in cui si trova la nave;
  • c)siano passibili di una pena restrittiva della liberta' di un minimo di cinque anni secondo le legislazioni dell'una e dell'altra Parte contraente;
  • d)vertano sul traffico di armi e/o di stupefacenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non pregiudicano il diritto delle Autorita' competenti per quanto concerne l'attuazione della legislazione e della regolamentazione relativa all'ammissione degli stranieri, alla dogana, alla salute pubblica nonche' le altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, alla salvaguardia delle vite umane, alla prevenzione dell'inquinamento e alla sicurezza delle merci.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artix · fonte su Normattiva