ARTICOLO VIII Diritti di transito e di soggiorno dei marittimi 1. Le persone titolari dei documenti di identita' rilasciati da una delle Parti contraenti di cui all'art. 6, sono autorizzate, qualunque sia il mezzo di trasporto da esse utilizzato, ad entrare nel territorio dell'altra Parte contraente allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferito a bordo di un'altra nave, di far rientro nel loro Paese o di viaggiare per ogni altro fine sotto riserva dell'approvazione preliminare delle Autorita' di quest'altra Parte contraente. 2. In tutti i casi di cui al paragrafo 1, i documenti di identita' dovranno essere muniti, se necessario, del visto dell'altra Parte contraente. Questo visto deve essere rilasciato nel piu' breve tempo possibile. 3. Se un membro dell'equipaggio titolare del documento di identita' di cui al paragrafo 1 sbarca nel porto di una delle Parti contraenti per ragioni di salute o per altri motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente, queste ultime daranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa in caso di ricovero, soggiornare nel proprio territorio e possa, con qualsiasi mezzo di trasporto, sia rientrare nel suo Paese di origine sia raggiungere un altro porto d'imbarco. 4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 ed ai paragrafi da 1 a 3 di cui sopra, rimangono applicabili le leggi, i regolamenti e le circolari in vigore sul territorio delle Parti contraenti relative all'entrata, al soggiorno ed al rimpatrio degli stranieri. 5. Le Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso sul loro rispettivo territorio alle persone in possesso dei documenti marittimi summenzionati da esse ritenute indesiderabili.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
