1. Il tribunale emette la sentenza entro un termine di cinque mesi dalla data della propria costituzione, a meno che non giudichi necessario prorogare tale termine per un periodo massimo non superiore a cinque mesi. La sentenza del tribunale e' motivata. Essa e' definitiva e senza possibilita' di appello e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione che ne informa le Parti contraenti. Le Parti alla controversia debbono conformarvisi immediatamente.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~allegato-art9 · fonte su Normattiva