Collegio emette il suo giudizio entro sei mesi dalla data della sua composizione, a meno che non consideri necessario prorogare tale termine per un nuovo periodo che non sia superiore a cinque mesi. Il lodo arbitrale del Collegio deve essere motivato. Esso e' definitivo e senza appello e viene comunicato al depositario che ne informa le Parti. Le Parti in giudizio devono conformarsi ad esso senza indugio.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-ii-art9 · fonte su Normattiva