[1]Articolo IV.

[2]1. In conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vietera' lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:

  • a)lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I e' vietato;
  • b)lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell'Allegato II e' subordinate al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;
  • c)lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale e' subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale. 2. Nessuna autorizzazione verra' rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell'Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato. 3. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potra' essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell'Allegato I. La detta Parte notifichera' alla Organizzazione tali misure di divieto.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artiv · fonte su Normattiva