[1]Articolo X.
[2]In conformita' con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilita' degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilita' e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
