per l'entrata in vigore 1. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverra' trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche, con effetto retroattivo dalla data della firma del presente Accordo. 2. All'atto della sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l'Accordo del 23 giugno 1970 in riferimento nel Preambolo. 3. Le Parti intendono conseguire il prima possibile e nella maniera piu' esauriente possibile, gli obiettivi stabiliti nel presente Accordo, in attesa dell'espletamento delle formalita' richieste per la sua entrata in vigore. Pertanto le Parti si atterranno alle disposizioni del presente Accordo nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili a decorrere dalla data della firma.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art28 · fonte su Normattiva