incidentali all'uso del terreno 1. L'Agenzia avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1, le installazioni che essa giudichera' necessarie per l'esercizio delle sue attivita'. Essa avra' la piena proprieta' delle installazioni medesime. 2. L'Agenzia avra' il diritto di costituire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 1, tutte le strade che essa riterra' utili. Essa potra' inoltre affiggere tutti i cartelli, targhe e bandiere che essa riterra' appropriati. 3. L'Agenzia avra' il diritto di recintare il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il terreno include altresi' il diritto di accesso necessario per agevolare l'utilizzazione del terreno al personale dell'Agenzia, ai contrattisti ed ai visitatori. 4. Qualora un cambiamento nell'uso o nella gamma delle attivita' intraprese all'ESRIN risulti nell'individuazione di esigenze di espansione del terreno o dei relativi edifici, l'Agenzia si consultera' con l'Italia e l'Italia fara' ogni sforzo per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni di quelle applicabili al terreno conformemente con il presente Accordo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art4 · fonte su Normattiva