[1]relativi all'uso del terreno

[2]1. L'Agenzia utilizzera' il Terreno unicamente per lo svolgimento delle proprie attivita' ufficiali, come definite dalla Convenzione. 2. L'Italia adottera' ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell'ESRIN. Ai sensi della legislazione italiana, le opere necessarie per lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate di interesse di Stato per l'Italia. 3. Fatti salvi i diritti riconosciuti all'Agenzia ai sensi del presente Accordo, l'Italia garantisce di essere il legittimo proprietario del Terreno, sul quale non esistono diritti di terze parti o controversie con terze parti che potrebbero limitarne o precluderne l'uso da parte dell'Agenzia. 4. L'Agenzia avra' diritto di costruire, entro i confini del Terreno, nel rispetto dei contratti di superficie e di eventuali integrazioni, rinnovi o modifiche degli stessi, le installazioni che riterra' necessarie per l'esercizio delle proprie attivita'. Salvo quanto diversamente stabilito, essa avra' la piena proprieta' delle medesime installazioni. 5. L'Agenzia avra' diritto di costruire le strade che riterra' necessarie entro i confini del Terreno. Essa potra' inoltre affiggere tutti i cartelli, le targhe e le bandiere che riterra' utili. L'Agenzia avra' diritto di recintare il Terreno e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il Terreno include il diritto di accesso necessario per il Personale dell'Agenzia, gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, i fornitori e i visitatori.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art5 · fonte su Normattiva