[1]Articolo VIII

[2]1. La presente Convenzione, che portera' la data del 24 luglio 1971, sara' depositata presso il Direttore generale e restera' aperta alla firma di tutti gli Stati partecipi della Convenzione del 1952 per un periodo di centoventi giorni a partire dalla data della presente Convenzione. Sara' sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potra' aderirvi. 3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Direttore generale.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artviii · fonte su Normattiva