presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sara' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potra' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;8~protocollo-art7 · fonte su Normattiva