[1]- Firma, Ratifica e Entrata in vigore
[2]1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente Convenzione restera' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6. 2. La presente Convenzione restera' altresi' aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "Organizzazione di integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinare materie rette dalla presente Convenzione ed sia stata debitamente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi. Le espressioni "Stato Parte" o "Stati Parti", utilizzate nella presente Convenzione, tranne che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33, 46 e alla lettera b) dell'articolo 57, indica altresi' le Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini dell'articolo 24, l'espressione "la maggioranza degli Stati Parti" e "un terzo degli Stati Parti" esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale. 3. La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari. 4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sottoscrivono la presente Convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi. 5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, che viene qui designata quale Depositario. 6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente Convenzione entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Depositario, del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un'Organizzazione di integrazione economica regionale. 7. Nei confronti di ogni altro Stato di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente Convenzione entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 8. Il Depositano informera' prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati Parti in merito a:
[3](a) ogni firma della presente Convenzione e la relativa data: (b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione e la relativa data; (c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione: (d) la data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di responsabilita' fissati dalla presente Convenzione; (e) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 54.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
