[1]ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E L'ARGENTINA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualita' artistiche e tecniche contribuiscono allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitive sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[3]ART. 1 Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per il lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm., o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o piu' produttori italiani unitamente a uno o piu' produttori argentini conformemente alla norme di cui ai successivi articoli del presente Accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorita' dei rispettivi Paesi: per l'Italia il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo›per l'Argentina la Segreteria della Cultura del Ministero della Pubblica Istruzione e Giustizia - Istituto Nazionale di Cinematografia.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;306~accordo-art1 · fonte su Normattiva