[1]multilaterali

[2](1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, l'Argentina ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia e/o l'Argentina sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di approvazione congiunta, caso per caso, da entrambe le Parti nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino o il coproduttore del paese o dei paesi terzi sia costituito da piu' imprese di produzione, il contributo finanziario di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art6 · fonte su Normattiva