1. Ciascun Stato contraente, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, compilera', se del caso, l'elenco dei documenti che rilascia e che sono soggetti alla presente Convenzione. 2. Ogni elenco compilato successivamente, oppure ogni modifica apportata ad un elenco sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art7 · fonte su Normattiva