Art. 7 (Convenzione)
1. Ciascun Stato contraente, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, compilera', se del caso, l'elenco dei documenti che rilascia e che sono soggetti alla presente Convenzione. 2. Ogni elenco compilato successivamente, oppure ogni modifica apportata ad un elenco sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
