1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e ad ogni altro Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • b)ogni data di entrata in vigore della Convenzione;
  • c)ogni dichiarazione relativa all'estensione territoriale della Convenzione oppure il suo ritiro, con l'indicazione della data alla quale avra' effetto;
  • d)ogni denuncia della Convenzione e la data in cui avra' effetto;
  • e)ogni documento di cui all'articolo 1, secondo capoverso;
  • f)ogni designazione di autorita' competenti di cui all'articolo 3 ed ogni modifica di tale designazione;
  • g)ogni risoluzione adottata ai sensi dell'articolo 7, primo capoverso. 2. Il Consiglio Federale Svizzero avvisera' il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica effettuata in conformita' del primo capoverso. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art11 · fonte su Normattiva