Art. 12 (Convenzione)
1. Ogni Stato all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in ogni successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori delle cui relazioni pubbliche detto Stato e' incaricato a livello internazionale, oppure ad uno o a piu' tra di loro. 2. Questa dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto all'atto dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' stata ricevuta la notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' stata ricevuta la notifica.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
