[1]E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

[2]All'art. 1: alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini; alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti; dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957; in fine, e' aggiunto il seguente comma:

[3]L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata. L'art. 3 e' soppresso.

Testo vigente dal 15 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-05-12;307~artunico · fonte del testo