Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e' accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dello abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9. L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi. Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Testo vigente dal 9 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-01;458~art1 · fonte del testo