Art. 12 (Convenzione)
La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera' o l'accettera' successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
